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“Dogmatica breve del comportamento medico” PDF Stampa E-mail
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sabato 08 luglio 2006
1. Che l'evento medico infausto (letale, lesivo, altro), incolpevole e impunibile, segua a un comportamento scriminato, cioè, altrimenti, criminoso, e incriminato, trascura che, esso, è comportamento sociale, non antisociale, come quello criminoso (secondo, almeno, l'ortodossia).

Comportamento socialmente promosso, quando non imposto, per il valore degli interessi, d'altronde politicamente assunti, che accudisce.

Se è tale, e se, d'altronde, il comportamento scriminato è tipico ( se non lo fosse, e di fatti è offensivo, non sarebbe scriminato, ovviamente), al pari di quello incriminato, esso è atipico, in confronto ai tipi di comportamento (ad evento, letale, lesivo, altro) scriminato o incriminato, codificati.

Ciò, d'altronde, si trae dal rapporto, sociopolitico e giuridico, istituito tra fattispecie scriminanti e incriminanti (e relative norme). Per cui, al piano della assunzione giuridica degli interessi sociali retrostanti (che generano e animano) le une e le altre, le prime sono chiamate a rappresentare l'unica condizione della scriminazione dei fatti, tipici, che commettono, altrimenti incriminati. A quel piano, si congegna e si istituisce la deroga alla repressione dei comportamenti antisociali (dei quali l'aggettivo tipico è ormai antonomastico). .

In sintesi, fattispecie ( e relative norme), scriminanti e incriminanti, sono, assolutamente, (inter)dipendenti. 2. Tipi, quelli richiamati, nondimeno, di comportamento doloso , o preterintenzionale, o ad ( ulteriore) evento aggravante (art. 59.2 c.p.) o aggravatore (art. 42.3 c.p.); non di comportamento colposo (a parte, perché qui non esaminabile, quello contravvenzionale) .

Giacchè, se è vero che, questo comportamento (colposo, medico), è tale perché trasgredisce le regole di gestione del pericolo (estrinseco, o intrinseco: v. infra le nozioni), assumenti gli interessi retrostanti, e che, per ciò, genera un evento (letale, lesivo, altro), colpevole e punibile, ovviamente tipico, è parimenti vero che esso trasgredisce successivamente: all'esordio quale comportamento sociale ; non originariamente, come il comportamento doloso ( o preterintenzionale o ad evento ulteriore, testè visto) fin dall'esordio antisociale.

Onde, questo si caratterizza per essere antisociale, e tipico, originariamente ( e nelle specie non dolose, testè viste, incarna pienamente la tradizione, concettuale ed effettuale, del versari ), quello, per esserlo successivamente (per ciò, e anche perché ne sarebbe escludibile la volontà dell'evento infausto, ad esso è stata riservata "'indulgenza", in giurisprudenza, elargita mediante maggiorazione della quantità e della qualità della colpa necessaria al suo addebito, sulla scia della norma di cui all'art. 2236 c.c., che esige(rebbe) "colpa grave"; v. infra ).

3. d'altronde, la sua tipicità è varia; a classificarla (grossomodo):

da un lato andrebbero locati i comportamenti che inibirebbero, o ridurrebbero, un danno, un pericolo (di esso o di maggiore pericolo), incipienti o imminenti, per qualunque causa, alla vita, all'incolumità (corporea o mentale), alle sue funzioni, alla salute, all'immagine (somatopsichica), dell'individuo. Essi, imposti sociopoliticamente, per "pubblica necessità"(art. 359 c.p.) e giuridicamente, per obblighi da diritto pubblico, o privato non negoziale ("servizio" in norma citata), sono riconducibili a "posizioni di garanzia", che nell'art. 40.2 c.p., istituente l'equivalenza "causale" del comportamento omissivo che non impedisse l'evento, di danno o di pericolo, a quello commissivo che lo cagionasse, rinvengono la matrice.

E potrebbero essere denominati "comportamenti preservativi".

Da un altro lato andrebbero locati i comportamenti che reintegrerebbero o integrerebbero, o assicurerebbero, lo stato (corporeo o mentale), le relative funzioni, la salute, l'immagine (somatopsichica), dell'individuo. Essi, ambìti sociopoliticamente e giuridicamente (art. 32 Cost.), ricercati per distribuzione di facoltà, da diritto pubblico o privato negoziali, sono riconducibili a "contratti d'opera" per l' "esercizio di professioni intellettuali" (Libro V, Titolo III c.c..), che nella "prestazione d'opera intellettuale" (ivi) rinvengono il contenuto.

E potrebbero essere denominati "comportamenti rigenerativi".

4. Ora, è evidente che, i primi, guardano un pericolo ( di danno o di maggiore pericolo) estrinseco, che non hanno causato ( generalmente; particolarmente, esso potrebbe essere stato causato da antecedente comportamento medico, ma ciò non diminuirebbe l'evidenza in rilievo). Per ciò, il comportamento, sociale, non sarebbe pericoloso, intrinsecamente, anche se pericolasse di fallire.

Ebbene, ambientato giuridicamente ut supra, estranierebbe l'elargitore giuridico dell'"indulgenza", in art. 2236 c.c. (restringitore della responsabilità per maggiorazione, si diceva, del suo criterio: la colpa: "grave"). Conseguentemente, la colpa, "civile" e "penale", addebitatrice della omissione della inibizione, o della riduzione, del danno o del pericolo (di esso o di maggiore pericolo) degli interessi suddetti, sarebbe pienamente omogenea ed omomorfa.

5. Altrettanto evidente è che, i secondi, guardano un pericolo ( di danno o di maggiore pericolo) intrinseco, che potrebbero causare. Per ciò, il comportamento, sociale, sarebbe pericoloso: essendo benefico, di divenire malefico.

Ebbene, ambientato giuridicamente ut supra (assistito, per giunta, da una richiesta, contrattuale, di prestazione, dal consenso, ad essa, sia pure "informato"...), ineccepibilmente intranierebbe l'elargitore giuridico dell' "indulgenza". Conseguentemente, la colpa "civile" e "penale", addebitatrice del danno, o del pericolo (di esso o di maggiore pericolo) stabile, degli interessi suddetti, sarebbe (sia pure congiunturalmente) eterogenea ed eteromorfa (per la presenza, diseguagliante, della "colpa grave").

6. D'altro canto, la colpa "civile" dei "comportamenti preservativi" (fallimentari) non ha aggettivi quantiqualificativi: né nell'art. 2043 ("fatto...colposo"), né nell'art. 1176.2 (mancanza di "diligenza") negligenza nell' "esercizio di un'attività professionale".

Parimenti la colpa "penale" (art. 43.3 e annessi).

Mentre l'obbligato "civile" per "comportamenti rigenerativi" (infausti) non escluso a priori dall'"indulgenza" ex art. 2236 (ma nei soli casi di imperizia, come è noto), si scuserebbe dell'inadempimento solo se provasse che, esso, " è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (art. 1218.1 c.c.).

Condizione che non pare, davvero, scusare la colpa non "grave" (minore), e che, per contro, pare azzerare, nella efficacia restrittiva, la colpa "grave".

E se pure l'obbligato "penale" per quei comportamenti sarebbe scusato, da questa colpa, se non fosse provata da chi lo accusa (risollevato, dunque, dall'onere della esclusione della colpa, di ogni grado), non pare che, non provata, sia scusato, da colpa minore.

Salvo ritenere che, non scusato in "penale", non sia "accusabile" (condannabile), lì stesso (in processo cumulativo), "civilmente"!.

Ma, ritenerlo, comporterebbe la confutazione dell'assunto onde, l'illecito penale coincide l'illecito civile, ex art. 185 c.p., fatto e valore (giuridico) del primo coincidono quelli del secondo, il processo al primo coincide (tematicamente probatoriamente decisoriamente) il secondo, e, quando avvenissero separatamente, la decisione del primo condizionerebbe (tendenzialmente: v. art. 75 c.p.p.), quella del secondo.

Confutazione non agevole, in verità.

Oppure, ritenere che, la colpa "grave" consumandosi necessariamente in materia "lieve", seppure intrecciata e proporzionata a "grave" (v. tra poco), dalla dannosità o pericolosità altamente "prevedibili", "previste" (quando non lo fossero in specie, sarebbe talmente elevata l'inadeguatezza del prestatore della "attività", la difformità dal modello rispettivo, che la consapevolezza stessa di ciò genererebbe previsione), corrisponda, in definitiva, alla colpa (circostanza ag)grav(ant)e in art. 61.3 c.p. ("colpa con previsione"). Con seguente (inutilità della confutazione e ) validazione di quell'assunto "unificante".

7. In effetti andrebbe meditato che se, nella materia medica "lieve" o comune è rimproverata la colpa "grave" e quella "lieve", dunque equiparate, perché decresce il pericolo e cresce la sua guardabilità; e nella materia medica "grave" o speciale, è rimproverata la colpa "grave", non la colpa "lieve", dunque inequiparate, perché cresce il pericolo, decresce la sua guardabilità:

in questa materia (che "implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà": art. 2236 c.c.), quando l'evento infausto sortisse da comportamento in colpa "lieve", esso sarebbe equiparato al comportamento incolpevole; sia perché socialmente inesigibile, e comunque inesatta, l'incolpevolezza assoluta ( inesigibile, dal comportamento sociale di specie, che si reputa opportuno promuovere comunque, per la rilevanza dello scopo); sia perché, più in fondo, dato l'ossequio della quasi totalità dei criteri cautelari consueti o normati, sarebbe da escludere che la violazione del minimo di essi divenga causale ( tale, d'altronde, nella colpa, è la violazione dei criteri cautelari, consueti o normati, determinante, dell'evento infausto; l'ossequio, di pari grado, di essi, è indeterminante ).

Or bene, se così è (si diceva), la colpa rimproverabile in questa materia (speciale) corrisponderebbe alla colpa "grave" di quella : sarebbe colpa in materia comune ( intrecciata a materia speciale) o in materia speciale di grado basso (non potrebbe che commisurarsi al grado compatibile, basso appunto, della specialità; quando, in altre parole, il comportamento interagisse con la parte congiunturalmente "comune" duella materia). Colpa equiparata a quella "lieve", d'altronde, parrebbe, anche in corrispondenza della quantità statistica dei comportamenti colposi in ciascuna materia: minore in quella comune, maggiore in quella speciale.

8. Ma se cosi le cose complessivamente stessero, inoltre, andrebbe ritenuto che la norma generale (oltretutto, non necessariamente contrattuale) della misura della colpa, in ambito (e in ogni ambito), sia quella in art. 1176.2 c.c., che disciplinando la misura della "diligenza" (colpa) "(ne)ll'esercizio di un'attività professionale" (quale quella medica) la riporta "alla natura dell'attività esercitata": alla qualità, concreta, della materia, nella interazione col comportamento.

"Diligenza" , del comportamento, che adeguasse tutti i suoi mezzi, attuativi e cognitivi (oggettivi e soggettivi), alla natura dell'attività, e della interagente materia, secondo "consuetudini" e norme (di ogni sorta).

"Diligenza", quindi, "generica", in sintesi di sé stessa, della prudenza e della perizia, nutrite dai criteri cautelari consueti, del comportamento; ma anche, "specifica", in sintesi di ogni regolarità, del comportamento, nutrita dai criteri cautelari normati; quale "sineddoche" di tutti gli attributi del comportamento ad evento infausto incolpevole e impunibile..

Ciò a scanso, oltretutto, di esiziali falli interpretativi, per i quali, nello sterminato ambito della colpa nella materia in art. 1176 c.c., l'unica sua matrice fosse la (assenza di "diligenza") negligenza!!!.

Colpa, quindi, in ogni inadeguamento, infausto, commesso o non omesso (pur se omissibile), del comportamento.

La sua gradazione percorre diagnosticamente tale inadeguatezza, ed ascende in proporzione diretta ad essa.

La colpa sarà "grave", al livello di maggiore ascesa, in relazione alla natura dell'attività e della materia interagente.

Detta norma, d'altronde, coerisce più di ogni altra, quella, della (misura della) colpa "penale", in art. 43.3 c.p. (e annessi), che addebita l'evento infausto al comportamento che lo causasse: inconsueto o anormale, in materia comune o speciale. La misura dell'una coincide quella dell'altra.

10. Da ultimo, riprendendo l'inizio, andrebbe adeguatamente meditato se un comportamento sociale (e primario quale quello medico), che trasgredisse con colpa, sia equiparabile, nell'ottica del rimprovero, e dello stigma derivante (diffamazione, disintegrazione dal contesto sociale, del sottoposto), al comportamento antisociale, che trasgredisse al modo detto. Se la legge possa disciplinare chi causi maleficio errando nel beneficio allo stesso modo di chi miri al maleficio.

Con la puntigliosità applicativa, d'altronde, di cui è capace, e che la conduce alla violazione doppia del principio di uguaglianza, quando si commisurasse a comportamenti antisociali assai meno rimproverati; a comportamenti sociali ben più offensivi e nemmeno rimproverati.

Meditato se, contro il comportamento sociale, primario, atipico, possa, la legge, puntare l'apparato "anticrimine", usualmente rivolto al comportamento tipico. Invadere l'ambito "civile", di "diritto civile", che lo genera, e lo rinserra, quale potenza virtuosa, della "società civile", e lo cura, anche nella trasgressività, preservatolo dal "diritto penale".

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